L'assenza di ogni e qualsiasi rapporto personale, attribuita al solo comportamento del figlio, può dunque giustificare un rifiuto del contributo alimentare. La giurisprudenza esige tuttavia che l'attitudine del figlio sia ascritta a sua colpa, ciò che va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio; quest'ultimo deve aver provocato l'interruzione delle relazioni personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerle, con la sua attitudine particolarmente litigiosa oppure con la sua ostilità profonda. In altre parole, al figlio deve poter essere rimproverata la responsabilità dell'assenza di rapporti con il genitore chiamato a versare i contributi alimentari.
Se tali condizioni sono adempiute, la conferma di un obbligo di mantenimento oltre la maggiore età equivarrebbe a sminuire il ruolo del genitore a quello di mero sostegno finanziario, ciò che certamente non corrisponde alla volontà del legislatore ("Zahlstelle").
Nell'esame dell'esigibilità del mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice dispone di un ampio margine d'apprezzamento, in applicazione dell'art. 4 CC sposta la propria prassi in tema, il Tribunale di appello ha constatato che gli ultimi incontri fra la ricorrente e il padre risalirebbero al 2015, quando ella era ancora minorenne; agli atti non vi sarebbe traccia di ulteriori incontri. Gli scambi di messaggi, a detta della stessa interessata, non sarebbero mai finiti bene. Il Pretore aggiunto aveva poi accertato - senza essere smentito - "la chiara ostilità dell'attrice nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo", escludendo la prospettiva di un'evoluzione favorevole nel senso di una ripresa dei contatti e di un cambiamento di atteggiamento di lei per il futuro. Ancora in sede di osservazioni all'appello, la ricorrente dice di provare "sbigottimento" e "voltastomaco" per il modo in cui il padre le parlerebbe ogni volta che provano a rivedersi.
In sede di appello la ricorrente stila una lunga lista di manchevolezze del padre nei suoi confronti: comportamenti arroganti nei suoi confronti durante l'infanzia e l'adolescenza, disinteresse per la sua formazione, trattamento economicamente preferenziale del fratello di lei, difficoltà create alla madre con pagamenti ritardati, frequentazione di giovani donne di cui sosterrebbe le famiglie all'estero, un terzo figlio segreto, capitali nascosti, riscossione di indennità di disoccupazione non dovute.
Ma, se veri, suscettibili di offendere la ricorrente, a giudizio dei Giudici cantonali tali atteggiamenti non giustificherebbero "l'interruzione di qualsiasi contatto personale da parte di una figlia maggiorenne che postula contributi alimentari".
Alla ricorrente non poteva nemmeno essere attestata una prognosi favorevole.