«Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). La domanda di revisione, scritta e motivata, deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).
Un motivo di revisione è scoperto quando l'istante ha una conoscenza certa degli elementi di fatto che costituiscono tale motivo di revisione. Non è necessaria una certezza assoluta, ma occorre che l'istante non abbia alcun serio dubbio o perlomeno che i dubbi che sussistono siano lievi (sentenza 4A_421/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii, in SJ 2015 I pag. 371).»