"Il rilascio di un certificato ereditario avviene in procedura graziosa (o non contenziosa; DTF 118 II 108 consid. 1; 94 II 55 consid. 2 in fine; 91 II 395 consid. 1; sentenze 5D_305/2020 del 4 maggio 2021 consid. 1; 5A_441/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.1; 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1). In concreto, il valore della causa (di natura pecuniaria: cfr. sentenza 5A_91/2019 citata consid. 1 con rinvii) richiesto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto, avendo i Giudici cantonali constatato che l'ultima tassazione agli atti del de cuiuse della ricorrente attestava una sostanza di fr. 787'000.--. Il ricorso in materia civile, introdotto dalla parte che ha partecipato al procedimento nell'istanza inferiore uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF), è anche tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è infine rivolto contro una decisione presa su ricorso da parte di un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Esso è pertanto, in linea di principio, ammissibile. Ne discende che il ricorso sussidiario parimenti inoltrato è di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF).
Poiché la procedura di allestimento e di rilascio del certificato ereditario non statuisce materialmente sulla qualità di erede e ritenuto che il certificato ereditario non partecipa alla forza di cosa giudicata materiale, la relativa decisione di rilascio costituisce una misura provvisionale ai sensi dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_91/2019 citata consid. 2 con numerosi rinvii). Dinanzi al Tribunale federale, la parte ricorrente può quindi unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali, che il Tribunale federale esamina soltanto se la relativa censura è stata sollevata e motivata conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione."