"3.1. Nel caso concreto, il Presidente della Camera di protezione ha spiegato che l'autorità di protezione aveva respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio per il fatto che la situazione finanziaria della qui ricorrente, con sostanza immobiliare stimata in fr. 154'405.-- conformemente alla decisione di tassazione 22 settembre 2021 (riferita all'anno fiscale 2020), non era tale da porla nell'impossibilità di far fronte alle spese legali e per il fatto che la sua istanza 17 giugno 2021 era in ogni caso destinata all'insuccesso.

3.2.2. Come detto, il Presidente della Camera di protezione ha ritenuto che, in assenza di adeguate spiegazioni da parte della ricorrente (patrocinata da un legale), la sua asserita indigenza poteva essere negata fondandosi sulla sostanza immobiliare (stimata in fr. 154'405.--) risultante dalla decisione di tassazione 22 settembre 2021. Attraverso la sua argomentazione, la ricorrente contesta l'apprezzamento di tale mezzo di prova, che a suo dire non attesterebbe invece alcuna sostanza. Ella dimentica tuttavia che il Tribunale federale è vincolato alla fattispecie accertata dall'autorità inferiore, salvo violazione del divieto dell'arbitrio (v. supra consid. 1.3), che la ricorrente nemmeno invoca."

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