Il figlio « non è infatti venuto in Svizzera da solo, ma con i suoi genitori, ciò che di regola comporta, per il figlio, l'acquisizione immediata della dimora abituale al nuovo luogo (v. sentenza 5A_293/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3.1 con rinvii). Il centro effettivo della vita e delle relazioni del minore è quindi in Svizzera, malgrado il fatto che egli trascorra altrove le vacanze (…). Ne segue che, nella determinazione della dimora abituale del figlio, alla Corte cantonale non può essere rimproverato un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e in violazione del diritto. La censura va respinta nella misura in cui è ammissibile.  

Atteso che la dimora abituale del minore è in Svizzera e che egli non è quindi stato spostato né trattenuto in uno Stato contraente diverso da quello della sua dimora abituale (v. ALFIERI, op. cit., pag. 41), la Corte cantonale ha a giusta ragione stabilito che, in sostanza, la presente fattispecie non era suscettibile di attivare il sistema di ritorno previsto dalla CArap (…). Ne segue che la censura di mancata applicazione degli art. 3 CArap e 7 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (in relazione con l'art. 301a CC e il diritto ungherese) cade nel vuoto. Non occorre quindi nemmeno determinare se il predetto certificato 17 febbraio 2023 dell'autorità ungherese, prodotto con il ricorso, sia ammissibile in questa sede. 

Secondo l'art. 9 cpv. 2 LF-RMA, il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano. Giusta l'art. 9 cpv. 3 LF-RMA, il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici.»

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