Erstellt am: 25.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_404/2023

Attribuzione dell'autorità parentale

“Gli asseriti fatti nuovi importanti (prima condizione dell'art. 298d cpv. 1 CC) esposti dal ricorrente non emergono tuttavia dalla sentenza impugnata ed egli non pretende che in concreto sarebbero realizzati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità cantonale (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.3). Inoltre, l'assunto secondo cui l'attribuzione dell'autorità parentale in via esclusiva al padre rimedierebbe perlomeno all'incapacità di comunicazione tra i genitori ancora non significa che tale modifica si impone nell'interesse del figlio (seconda condizione dell'art. 298d cpv. 1 CC); anzi, il ricorrente stesso riconosce di aver saputo tutelare il minore dalla ridotta capacità genitoriale della madre e dalla sua mancanza di cooperazione. Tenuto anche conto del riserbo del Tribunale federale nel rivedere l'apprezzamento dei Giudici cantonali (v. supra consid. 2.1 in fine) e del fatto che l'attuale assetto, cautelare, di autorità parentale congiunta sarà ancora oggetto di un esame di merito (v. supra consid. 2.3 in fine), l'argomentazione ricorsuale non risulta pertanto atta a invalidare la sentenza impugnata.”

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